I servizi

Area Fiscale

Assistenza nei processi economico-fiscali e nelle incombenze relative a imposte dirette e indirette: dichiarazioni, contabilità, pianificazioni fiscali e contenziosi.

Area Aziendale

Pianificazione strategica e operativa, controllo di gestione, budgeting, reporting e business plan, organizzazioni e ristrutturazioni aziendali.

Area Contabile

Tenuta della contabilità, procedure di revisione bilancio, valutazione di aziende e partecipazioni societarie, perizie contabili e amministrative.

Area Societaria

Consulenza per la costituzione, modifica e scioglimento di società, rapporti fra soci, organi sociali e contrattualistica.

Lo Studio

Nato a Modena nel 1984, lo Studio Reconta srl – stp vanta una consolidata esperienza a fianco delle piccole e medie imprese ubicate in Emilia Romagna. 

Attualmente i soci di Reconta sono due: Paolo Cesti e Fabrizio Bertozzi.

Per far fronte alla complessità delle problematiche amministrative, nonché a dinamiche gestionali e fiscali sempre più articolate, Studio Reconta si avvale di uno staff di professionisti con specifiche esperienze nelle varie discipline. Una rete di collaboratori, tutti iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, si affianca ai dipendenti interni per offrire alle imprese clienti una struttura flessibile, articolata in funzione dei diversi ambiti di consulenza.

Reconta è lo studio commerciale di fiducia per chi cerca serietà, professionalità e affidabilità.

LA FILOSOFIA

“Non vi è nulla di peggiore di un cattivo consiglio”, diceva Sofocle nell’Elettra.

Lo Studio Reconta segue ogni cliente come fosse l’unico, con competenza e dedizione, conoscendone a fondo storia, esigenze e peculiarità. Questa infatti è la filosofia in cui credono fermamente i soci Paolo Cesti e Fabrizio Bertozzi, consolidata in anni di pratica e confortata da successi crescenti.

Studio Reconta privilegia la qualità nell’erogazione dei servizi. Solo impostando un rapporto di fiducia con le imprese è possibile stare a fianco di esse in modo utile e realmente proficuo.

Chi siamo

Paolo Cesti
Associato – iscritto all’Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili di Modena – Revisore legale dei conti

Fabrizio Bertozzi
Associato – iscritto all’Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili di Modena – Revisore legale dei conti

Novità

Rassegna Fiscale

Le ultime notizie del giorno

Sugar tax, verso la proroga dello stop. Arte, Iva giù

13 Giugno 2025 | Corriere della Sera - Andrea Ducci - Pag. 29

Ieri il Consiglio dei ministri ha varato il decreto Fisco che consente agli autonomi di dedurre più facilmente le spese all’estero, anche se effettuate con mezzi non tracciabili. Per i pagamenti in Italia, invece, per le spese di trasferta di lavoratori dipendenti e autonomi è obbligatoria la tracciabilità. Nel testo figura inoltre lo ‘slittamento del versamento del pagamento del saldo 2024  e dell’acconto 2025 per i soggetti Isa e per i forfettari’. L’Esecutivo ha dato anche il via libera al decreto che stanzia 200 milioni per la continuità produttiva dell’ex Ilva. Introdotta, infine, la Cigs fino al 2027 per i gruppi di imprese con almeno 1000 lavoratori. Sul fronte fiscale sono due i principali ambiti di intervento del Governo: una nuova rottamazione e la riduzione delle aliquote per il ceto medio. In arrivo il provvedimento per un ulteriore rinvio della Sugar tax e per ridurre l’aliquota Iva sulle opere d’arte. 

Tasse rinviate al 21 luglio per 4,6 milioni di partite Iva

13 Giugno 2025 | Il Sole 24 Ore - Marco Mobili, Giovanni Parente - Pag. 3

Ieri il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto fiscale che rinvia al 21 luglio il pagamento delle tasse per 4,6 milioni di partite Iva. La proroga è stata chiesta a gran voce dalle associazioni di categoria e legata soprattutto alle nuove regole del concordato preventivo biennale. Nel testo figurano anche una serie di interventi mirati, di fatto a costo zero, come quelli sulle spese di trasferta, la maxideduzione per chi assume, il riporto delle perdite o lo split payment per le società quotate. Dietrofront, invece, sullo stop al cumulo di regimi agevolati per chi rientra in Italia. Il viceministro all’Economia Maurizio Leo ha detto che il differimento dal 30 giugno al 21 luglio dei versamenti delle imposte dirette, dell’Irap e dell’Iva riguarda esclusivamente i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA. Della proroga potranno beneficiare anche i soggetti che presentano cause di esclusione dagli ISA, le partite Iva in regime di minimi o quelle forfettarie in flat tax e anche i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese che hanno gli stessi requisiti dei soggetti ISA. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Mix di proroghe nel dl fisco’ – pag. 25)

Fisco locale, i sindaci contro la riforma ‘A rischio 4,9 miliardi’

13 Giugno 2025 | Il Sole 24 Ore - Gianni Trovati - Pag. 3

Non piace ai sindaci la riforma del fisco locale approvata dal Consiglio dei ministri in prima lettura lo scorso 9 maggio. Per i primi cittadini la misura mette a rischio 4,9 miliardi di euro di fondi comunali e non contempla nessuna forma di compartecipazione al gettito di tributi erariali. Se non si apporteranno modifiche al testo l’Associazione nazionale dei Comuni ‘sarà costretta a promuovere un giudizio di legittimità costituzionale’ del decreto legislativo. La riforma consente l’autonoma gestione di sanatorie tributarie e modifica la fiscalità sulle auto, ma il vero nodo è l’esclusione dei Comuni dalla ripartizione dell’Irpef, prevista invece per Regioni e Province. La mancanza di chiarezza sull’ammontare dei trasferimenti statali da sopprimere preoccupa: si temono tagli ai fondi per servizi essenziali. L’Anci chiede una quota di Ires o Irap per i Comuni, collegata alle loro funzioni di sviluppo locale.

Il conferimento di denaro non blocca il concordato

13 Giugno 2025 | Il Sole 24 Ore - Gianluca Dan, Gian Paolo Ranocchi - Pag. 31

Con norma di interpretazione autentica viene chiarito che ai fini dell’applicazione della causa di esclusione e di quella di cessazione del concordato preventivo biennale per operazioni di conferimento, si intendono esclusivamente quelle che hanno a oggetto un’azienda o un ramo d’azienda, non rilevando così il conferimento in denaro da parte dei soci. Il chiarimento corregge l’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2025 che aveva generato incertezze. Ora viene confermato che solo conferimenti aventi per oggetto un’azienda o un ramo d’azienda rientrano tra le operazioni che fanno decadere dal regime. La nuova norma consente a chi aveva esitato di aderire al Cpb per il biennio 2025-2026 entro il prossimo 30 settembre. Tuttavia, non è prevista una remissione in bonis per il 2024. La modifica chiude anche eventuali usi strumentali della norma per uscire dal regime e calcolare le imposte sul reddito effettivo. 

Gruppo Iva, rimborso dell’imposta per opere realizzate su beni di terzi

13 Giugno 2025 | Il Sole 24 Ore - Alessandro Germani - Pag. 32

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello n. 155 di ieri, ha sostenuto che è ammesso per un gruppo Iva il rimborso dell’imposta per opere realizzate su beni di terzi concernenti impianti fotovoltaici sulla base della sentenza della Cassazione n. 13162/2024. Nel caso esaminato il gruppo societario opera nelle energie rinnovabili e costruisce impianti fotovoltaici e si trova in gruppo Iva dal 2023. Le operazioni all’interno del gruppo Iva sono irrilevanti, in caso di acquisto si genera Iva detraibile e a valle poi le vendite di energia verso terzi sono fuori campo Iva. Si genera quindi in maniera fisiologica molta Iva a credito. L’Agenzia ribadisce che il rimborso Iva ex art. 30, comma 2, lettera c) è ammesso in relazione all’acquisto o all’importazione di beni ammortizzabili. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Gruppo Iva, rimborso facile’ – pag. 28)

Cooperative compliance, allo studio un credito d’imposta per le Pmi

13 Giugno 2025 | Il Sole 24 Ore - Giovanni Parente - Pag. 33

Il viceministro all’Economia Maurizio Leo ha aperto alla possibilità di introdurre un credito d’imposta per le Pmi che sostengono costi di certificazione del tax control framework per aderire alla cooperative compliance. Questa misura, da valutare in legge di bilancio, favorirebbe anche le imprese sotto soglia dimensionale. Durante l’evento “Patti chiari” a Roma, organizzato da Confindustria, Mef e Agenzia delle Entrate, si è discusso del valore strategico dell’adempimento collaborativo per attrarre investimenti e migliorare la governance fiscale. Confindustria ha ribadito il proprio impegno nella diffusione della cultura della compliance. Unindustria ha sottolineato il cambio di paradigma per le imprese, ora protagoniste del sistema fiscale. L’Agenzia delle Entrate sta rafforzando l’organico e lavorando ai provvedimenti operativi. Si stima che nel Lazio oltre mille imprese potranno accedere al regime entro il 2028. Centrale sarà anche la formazione dei certificatori, in fase di definizione. Importanti testimonianze aziendali hanno confermato i benefici del nuovo approccio collaborativo.

Affitti, con il rinnovo tacito l’Ape scaduto è da rifare

13 Giugno 2025 | Il Sole 24 Ore - Giuseppe Latour - Pag. 34

In caso di rinnovo tacito di una locazione l’attestato di prestazione energetica scaduto è da rifare. Non è possibile procedere in continuità, aggirando gli obblighi in materia di Ape che sono stati anche di recente ribaditi dalla direttiva Case green. L’importante indicazione arriva da una risposta a interpello del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica (n. 30213/2025) che fornisce istruzioni alla regione Liguria che aveva chiesto chiarimenti in merito al funzionamento delle regole in materia di affitti. La regione aveva posto un quesito dal grande impatto pratico: cosa succede se, in caso di rinnovo tacito del contratto, c’è un attestato nel frattempo non più valido?

Il tetto al cinque per mille brucia 79 milioni per il sociale

13 Giugno 2025 | Il Sole 24 Ore - Luigi Bobba, Gabriele Sepio - Pag. 36

I dati dell’Agenzia delle Entrate dicono che dei 523 milioni di euro erogati nel 2024, 330 saranno destinati agli Ets, 86 alla ricerca sanitaria e poco più di 69 milioni alla ricerca scientifica. Per le associazioni sportive dilettantistiche vanno 18 milioni, ai Comuni 15 milioni e quasi 3 milioni agli enti per la tutela dei beni culturali e paesaggistici. Oltre 667 mila euro agli enti gestori delle aree protette. Anche quest’anno il tetto di spesa per il cinque per mille ‘tradisce’ la volontà dei contribuenti che scelgono di finanziare le realtà dell’economia sociale. Secondo i dati il cinque per mille 2024 vale ben 603 milioni di euro, ossia circa 79 milioni di euro oltre il tetto massimo di 525 milioni fissato ex lege. Un gap che rappresenta un taglio netto e silenzioso imposto a discapito degli enti beneficiari, che ricevono meno fondi di quanti ne sarebbero spettati sulla base delle preferenze dei contribuenti italiani. 

Nuovi limiti ai conferimenti

13 Giugno 2025 | Italia Oggi - Duilio Liburdi, Massimiliano sironi - Pag. 26

Operazioni di conferimento con nuovi limiti: in capo alla società conferitaria, infatti, si applicheranno le regole previste per le scissioni in tema di riporto delle perdite, degli interessi passivi e delle eccedenze Ace. Sempre in tema di riporto a nuovo delle perdite, nuovo intervento nelle regole previste nei casi ordinari nonché nell’ambito delle operazioni di fusione con particolare rilievo alle disposizioni di rettifica del limite quantitativo per il tramite del patrimonio netto. Il decreto legge fiscale approvato ieri dal Consiglio dei ministri contiene anche una serie di disposizioni in materia di operazioni straordinarie con riferimento alle quali un intervento modificativo era stato effettuato con il Dlgs 192/2024. In merito alle operazioni di conferimento la nuova disposizione prevede che alla società conferitaria ‘si applicano le disposizioni di cui all’art. 173, comma 10 riferendosi alla stessa le disposizioni riguardanti la società beneficiaria della scissione e avendo riguardo all’ammontare del patrimonio netto quale risulta dall’ultimo bilancio chiuso anteriormente alla data di efficacia del conferimento’. 

Società Mib 30, no split payment

13 Giugno 2025 | Italia Oggi - Franco Ricca - Pag. 27

Un articolo del decreto legge fiscale approvato ieri dal Consiglio dei ministri prevede che le società quotate al Mib30 sono fuori dallo split payment dell’Iva a partire dalle fatture emesse nei loro confronti dai fornitori a partire dal 1°luglio prossimo. L’estromissione delle principali quotate, con effetto dalla predetta data, al meccanismo speciale di versamento dell’Iva previsto dall’art. 17-ter del Dpr n. 633/1972, invero, discende direttamente dalla cessazione parziale dell’efficacia dell’ultima autorizzazione in proroga rilasciata dal Consiglio Ue fino al 30 giugno 2026 con decisione di esecuzione 2023/1552 del 25 luglio 2023, che ha tuttavia escluso le quotate dal 30 giugno 2025. Il change over scatterà non per le operazioni effettuate dal 1°luglio, ma per le fatture emesse dai fornitori da tale data, che dovranno quindi essere assoggettate alla regola comune anche se le operazioni sono state effettuate precedentemente. 

Terzo settore, dal 2026 in vigore il regime fiscale

13 Giugno 2025 | Italia Oggi - Michele Damiani - Pag. 27

Dal 2026 entrerà in vigore il regime fiscale previsto dal Codice del terzo settore. Una novità che era già nei fatti, ma che ora è scritta: escluse le disposizioni sui titoli di solidarietà, ancora in attesa della valutazione europea, le norme diventeranno operative dal 1°gennaio 2026. A stabilirlo lo schema di decreto legge recante disposizioni urgenti in materia fiscale, approvato ieri dal Consiglio dei ministri. Il decreto recepisce la pre-autorizzazione della Commissione europea arrivata a marzo. Questa autorizzazione consente l’attuazione delle agevolazioni fiscali per gli enti del terzo settore, pur richiedendo approfondimenti su imprese sociali e titoli di solidarietà. Il governo ha quindi modificato l’articolo 101 del Codice, lasciando come soggetto a parere UE solo l’articolo 77. È stato inoltre modificato l’articolo 104: il nuovo regime partirà dal periodo successivo al 31 dicembre 2025, non più dalla data dell’autorizzazione UE. Operative da gennaio anche alcune agevolazioni per le imprese sociali.

Novità Fiscali

Le ultime notizie del giorno

Istituzione dei codici tributo per il versamento delle imposte Ires e Irap e dell’imposta sostitutiva dell’Ires e dell’Irap a seguito del riallineamento delle divergenze emerse in sede di cambiamento dei principi contabili

13 Giugno 2025 |

L’articolo 11 del decreto legislativo 13 dicembre 2024 n. 192 disciplina i regimi di riallineamento delle divergenze tra i valori contabili e fiscali emerse in sede di cambiamento dei principi contabili ai sensi dell’articolo 10 del medesimo decreto. 

L’articolo 11, comma 1, del decreto in parola prevede che il riallineamento può riguardare la totalità delle divergenze positive e negative, con alcune eccezioni previste dall’articolo 10, comma 7. La somma algebrica delle differenze stesse, se positive, è assoggettata a tassazione con l’aliquota ordinaria, cui sommare eventuali addizionali o maggiorazioni, dell’Irap. 

L’imposta è versata in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative al periodo d’imposta in cui sono emerse le divergenze. 

L’articolo 11, comma 2, del medesimo decreto legislativo dispone, invece, che il riallineamento può essere attuato per singole fattispecie. In tal caso, ciascun saldo positivo è soggetto a un’imposta sostitutiva, con aliquote del 18% per l’Ires e del 3% per l’Irap, più eventuali addizionali o maggiorazioni, nonché la differenza tra ciascuna delle aliquote di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.

Per consentire ai soggetti interessati il versamento delle imposte in parola l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 37/E del 4 giugno 2025, ha ridenominato i codici tributo ‘1817’ e ‘1818’, come di seguito indicato:

  • ‘1817’ denominato ‘IRES a seguito del riallineamento totale delle divergenze emerse in sede di cambiamento dei principi contabili – art. 11, comma 1, Dlgs n. 192/2024’;
  • ‘1818’ denominato ‘Imposta sostitutiva dell’IRES a seguito del riallineamento parziale delle divergenze emerse in sede di cambiamento dei principi contabili – art. 11, comma 2, Dlgs n. 192/2024’.

I nuovi codici tributo, invece, sono: 

  • ‘1868’ denominato ‘IRAP a seguito del riallineamento totale delle divergenze emerse in sede di cambiamento dei principi contabili – art. 11, comma 1, Dlgs n. 192/2024’;
  • ‘1869’ denominato ‘Imposta sostitutiva dell’IRAP a seguito del riallineamento parziale delle divergenze emerse in sede di cambiamento dei principi contabili – art. 11, comma 2, Dlgs n. 192/2024’.

Istituzione dei codici tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap di cui all’art. 176, comma 2-ter, del Tuir

13 Giugno 2025 |

L’articolo 176, comma 2-ter del Tuir prevede che, in ipotesi di operazioni di conferimento di azienda, in luogo dell’applicazione delle disposizioni dei commi 1,2 e 2-bis del medesimo articolo 176 del Tuir la società conferitaria può optare per l’applicazione sui maggiori valori attribuiti in bilancio ai singoli elementi dell’attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all’azienda ricevuta, di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap con aliquota, rispettivamente, del 18% e del 3%, cui sommare eventuali addizionali o maggiorazioni e la differenza tra le aliquote di riferimento della legge. 

L’imposta sostitutiva va versata in un’unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all’esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l’operazione.

Per consentire ai soggetti interessati il versamento l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 36/E del 4 giugno 2025, ha istituito i codici tributo che devono essere utilizzati nel modello F24. I nuovi codici tributo sono due: 

  • ‘1865’ denominato ‘Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per il riconoscimento dei maggiori valori attribuiti in bilancio alle immobilizzazioni materiali e immateriali a seguito di conferimento di azienda, fusione e scissione effettuati dal 1°gennaio 2024 – art. 176, comma 2-ter, del Tuir’;
  • ‘1866’ denominato ‘Imposta sostitutiva dell’Irap per il riconoscimento dei maggiori valori attribuiti in bilancio alle immobilizzazioni materiali e immateriali a seguito di conferimento di azienda, fusione e scissione effettuati dal 1°gennaio 2024 – art. 176, comma 2-ter, del Tuir’.

Il codice tributo ‘1865’ va riportato nella sezione ‘Erario’ del modello F24 in corrispondenza delle somme indicate solo nella colonna ‘importi a debito versati’ e, nel campo ad hoc di riferimento nel formato ‘AAAA’. Il codice tributo ‘1866’ va invece inserito nella sezione ‘Regioni’ insieme al codice della regione interessata, sempre indicando l’anno di riferimento. 

Per le operazioni straordinarie di fusione, scissione, conferimento di aziende effettuate prima del 1°gennaio 2024, si continuano ad applicare le disposizioni per l’esercizio dell’opzione per l’imposta sostitutiva nel testo vigente anteriormente alle modifiche, utilizzando il codice tributo ‘1126’, denominato ‘Imposta sostitutiva per il riconoscimento dei maggiori valori attribuiti in bilancio alle immobilizzazioni materiali ed immateriali a seguito di operazioni di fusione, scissione e conferimento di aziende effettuate ai sensi degli articoli 172, 173 e 176 del Tuir – Art. 1, commi 46 e 47, legge 244/2007’, istituito con la risoluzione n. 237/E/2008.

Istituzione del codice tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap derivante dall’affrancamento straordinario delle riserve

13 Giugno 2025 |

Il decreto legislativo n. 192/2024 all’articolo 14, comma 1, consente di affrancare in tutto o in parte, i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2023, che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024.

Per l’affrancamento si applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap del 10%. Tale imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 ed è versata obbligatoriamente in 4 rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine del saldo delle imposte sul reddito per il 2024 e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi. 

Per consentire il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva in parola, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 35/E del 4 giugno 2025, ha istituito il codice tributo ‘1867’ denominato ‘Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive derivanti dall’affrancamento straordinario delle riserve – art. 14 Dlgs n. 192/2024’.

Istituzione delle causali contributo per il versamento dei contributi all’Inps da destinare ad Enti Bilaterali

13 Giugno 2025 |

A seguito di richiesta dell’Inps l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 34/E del 4 giugno 2025, ha istituito una serie di causali contributo per il versamento dei contributi da destinare agli Enti Bilaterali convenzionati con l’Istituto Nazionale della Previdenza sociale. 

Le nuove causali contributo riguardano: l’Ente Bilaterale Nazionale del Lavoro, l’Ente Bilaterale Paritetico, il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i dipendenti di Farmacie Private, l’Ente Bilaterale For.Italy Ciu, il Fondo di Assistenza sanitaria e 6EBIC.

Istituzione del codice tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva derivante dalle plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti non residenti

13 Giugno 2025 |

La legge di Bilancio 2024 ha introdotto il comma 2-bis all’art. 68 del Tuir, prevedendo che le plusvalenze derivanti dalle cessioni di partecipazioni qualificate fiscalmente rilevanti in Italia, poste in essere da società ed enti commerciali non residenti e privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, residenti in uno Stato appartenente alla Ue o in uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo, che siano soggette a imposta sul reddito delle società nel loro Paese e soddisfino determinati requisiti, siano assoggettate a un’imposta sostitutiva dell’Ires e dell’Irap. 

Per consentire il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva in parola, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 33/E del 4 giugno 2025, ha istituito il codice tributo ‘1864’ denominato ‘Imposta sostitutiva su plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti non residenti – art. 68, comma 2-bis del Tuir’. 

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